Statuto

Statuto

Art. 1. - E’ costituita l’Associazione “ArcheOlbia ”, con sede in Olbia, via Mariano Forteleoni 11/2, in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. E’ una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2. ­­­- L’Associazione ha lo scopo di individuare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali della città di Olbia e del suo territorio collaborando con le Autorità preposte.

Art. 3. - L’Associazione “ ArcheOlbia ” per la realizzazione dei suoi scopi si propone di:

 

-      diffondere la conoscenza del patrimonio storico, archeologico, monumentale, artistico e paesaggistico del territorio di Olbia;

-          ampliare la conoscenza della cultura storico-archeologica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni simili in Italia e all’estero;

-          allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo storico-archeologico affinché sappiano trasmettere l’amore per il patrimonio culturale come un bene per la persona ed un valore sociale;

-          gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio, escursioni e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza, alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, avvalendosi anche della collaborazione di studiosi, tecnici e ricercatori esterni;

-          assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali e complessi museali anche attraverso la loro gestione, sensibilizzando l’opinione pubblica sui problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio della città;

-          favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;

-          promuovere la pubblicazione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di carte archeologiche, di fotografie e disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;

-          promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell’ambito dei Beni Culturali e Ambientali;

-          favorire e promuovere nel mondo della scuola (di ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;

Art. 4. – L’Associazione “ArcheOlbia ” nasce dall’iniziativa di studenti universitari in possesso della prima laurea in Sc. dei beni culturali con indirizzo storico-artistico e archeologico. Gli stessi sono  regolarmente iscritti al corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Scienze dell’Antichità o già in possesso del titolo di Laurea Specialistica  presso l’Università degli Studi di Sassari.

Gli stessi membri sono regolarmente iscritti nell’albo delle Guide Turistiche Regionali.

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.

-          soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

-          soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e vengono individuati e proposti dal Consiglio direttivo che ne accoglie adesione.

Art. 5. - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 8. – Gli organi sociali di gestione dell’Associazione sono: l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo; le cariche dell’Associazione sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere.

Art. 10. – Gli organi sociali di controllo sono: il Consiglio dei Probiviri; il Revisore dei conti. Questi organi hanno il compito di sorvegliare l’attività dell’Associazione, il perseguimento dei fini della stessa e i rapporti tra associati fra loro e fra questi e gli organi di rappresentanza ed esecutivi, Le cariche di revisore dei conti e di probiviro sono elettive e gratuite; i componenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo  rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno secondo le scadenze di legge.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12. – Il Consiglio direttivo è formato per i primi 5 anni e consolidamento dell’associazione dai primi cinque firmatari dell’atto costitutivo, successivamente verranno eletti dall’Assemblea generale. Il Consiglio direttivo procederà quindi all’elezione del Presidente designato tra i consiglieri stessi. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri dello stesso, questo ha facoltà di procedere alle integrazioni fino al limite statutario. I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della carica da loro rivestita, salvo il rimborso delle spese da loro effettivamente sostenute.

 

 

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

-          eleggere il presidente;

-          deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le norme dello statuto;

-          predisporre bilanci preventivi e consuntivi che unitamente ad una relazione sull’andamento della gestione dell’Associazione saranno sottoposti all’assemblea secondo le proposte del Presidente;

-          deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

-          dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Vice Presidente;

-          procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati, per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

-          deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi Associati;

-          deliberare sull’eventuale adesione e collaborazione dell’Associazione a iniziative promosse da Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l’attività dell’Associazione stessa, designando allo scopo i soci che riterrà idonei.

 

Il Consiglio direttivo si riunisce solo alla presenza della metà più uno dei suoi componenti – convocati in tempo utile – almeno una volta a bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti risulta decisivo il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, e in caso di loro assenza da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono messe a verbale e sottoscritte da tutti i presenti. I Consiglieri e il Segretario sono tenuti alla massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio direttivo con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 13. – Il Presidente del Consiglio direttivo è il primo firmatario dell’Atto Costitutivo. Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare al Segretario Generale, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente è rieleggibile; in caso di dimissioni o di impedimento grave, o comunque tale giudicato dal Consiglio direttivo, le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice, fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 14. – Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri; in caso di assenza o impedimento del Presidente, egli dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, per gli atti da lui posti in essere che impegnino l’Associazione e per i quali ha potere di firma. Egli ha inoltre in tal caso la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Art. 15. – Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri e gli spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione economica dell’Associazione, e deve rendere conto tramite relazione scritta all’Assemblea Generale relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, dirige gli uffici dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 17. – Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Generale e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all’esterno dell’Associazione e per tutta la durata dell’incarico non possono ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sulla condotta di ogni Socio, ivi compresi i membri degli organi dell’Associazione stessa, sotto il profilo della deontologia professionale e del comportamento nei confronti dell’Associazione, di altro Socio, o di terzi nell’espletamento della sua attività di associato. Nell’ipotesi in cui tale condotta sia giudicata incompatibile con i principi e gli scopi dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio direttivo e nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, ha facoltà di adottare verso di lui, con delibera a maggioranza, i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni, ivi compresa la risoluzione del rapporto associativo, ratificata dal Consiglio direttivo. I Probiviri, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, hanno facoltà di presenziare a tutti gli organi nazionali e regionali dell’Associazione.

Art. 18. – Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all’esterno dell’Associazione e per tutta la durata dell’incarico non possono ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio di Revisori dei Conti esercita il controllo contabile su tutta la gestione dei fondi dell’Associazione, sia a livello regionale che nazionale, e prepara la relazione annuale sul bilancio

Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 20. - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

-          contributi;

-          offerte, donazioni e lasciti;

-          rimborsi;

-          ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia, stabilite dall’ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni senza fine di lucro.